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REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1921, n. 2112

Che modifica quello 7 novembre 1920, n. 1638, concernente la ripartizione dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio e la istituzione e le funzioni degli addetti commerciali. (021U2112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1922
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-4-1922 al: 23-5-1926
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1920 che stabilisce norme circa la ripartizione dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio e la istituzione e le funzioni degli addetti commerciali;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto con quelli delle finanze e del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




L'art. 17 lettera b) del Regio decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1638 è cosi modificato:

b) col prodotto del contributo per il commercio all'estero costituito da una addizionale alla tassa che le Camere di commercio e industria applicano sui redditi di natura industriale e commerciale, ad esclusione dei redditi compresi nei ruoli suppletivi per gli anni anteriori al 1922 e dei profitti di guerra. La misura dell'addizionale è stabilita come segue:

1° per le Camere che applicano la tassa mediante un'aliquota percentuale sui redditi di natura industriale e commerciale L. 0,25 per ogni 100 lire di reddito netto di R. M.;

2° per le Camere che applicano la tassa commisurandola ai redditi predetti raggruppati in categorie: il 50 % di aumento sulla tassa camerale.

Nei territori delle nuove provincie detto contributo sarà applicato dopochè sarà estesa alle provincie stesse l'applicazione dell'imposta di R. M.