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REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1921, n. 2112

Che modifica quello 7 novembre 1920, n. 1638, concernente la ripartizione dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio e la istituzione e le funzioni degli addetti commerciali. (021U2112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1922
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-4-1922
al: 23-5-1926
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 7  novembre  1920  che  stabilisce  norme
circa la ripartizione dei servizi del Ministero dell'industria e  del
commercio e la istituzione e le funzioni degli addetti commerciali; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'industria ed il commercio, di concerto con quelli delle  finanze  e
del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  L'art. 17 lettera b) del Regio decreto-legge 7  novembre  1920,  n.
1638 e' cosi modificato: 
 
    b) col  prodotto  del  contributo  per  il  commercio  all'estero
costituito da una addizionale alla tassa che le Camere di commercio e
industria applicano sui redditi di natura industriale e  commerciale,
ad esclusione dei redditi compresi nei ruoli suppletivi per gli  anni
anteriori  al  1922   e   dei   profitti   di   guerra.   La   misura
dell'addizionale e' stabilita come segue: 
 
  1° per le  Camere  che  applicano  la  tassa  mediante  un'aliquota
percentuale sui redditi di natura industriale e commerciale  L.  0,25
per ogni 100 lire di reddito netto di R. M.; 
 
  2° per le Camere che applicano la tassa commisurandola  ai  redditi
predetti raggruppati in categorie: il 50 %  di  aumento  sulla  tassa
camerale. 
 
  Nei  territori  delle  nuove  provincie  detto   contributo   sara'
applicato dopoche' sara' estesa alle provincie stesse  l'applicazione
dell'imposta di R. M.