stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 22 gennaio 1922, n. 85

Contenente modificazioni nei servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (022U0085)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  7-4-1922 al: 30-6-2002
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE d'ITALIA
Viste le proposte del Comitato ed il parere della Commissione parlamentare menzionati nell' art. 2 della legge;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la Giustizia e gli Affari di Culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Alla domanda di riabilitazione, di cui all'art. 629 del codice di procedura penale, le sentenze di condanna sono alligate per estratto anziché per copia, salvo che dal Procuratore Generale della Corte d'appello non sia richiesta.