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REGIO DECRETO 22 gennaio 1922, n. 85

Contenente modificazioni nei servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (022U0085)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 7-4-1922
al: 30-6-2002
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE d'ITALIA 
 
  Visti gli art. 1 e 12 della legge 13 agosto 1921 n. 1280; 
 
  Viste le proposte del  Comitato  ed  il  parere  della  Commissione
parlamentare menzionati nell' art. 2 della legge; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del  Nostro  Guardasigilli  Ministro  Segretario  di
Stato per la Giustizia e gli Affari di Culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Alla domanda di riabilitazione, di cui all'art. 629 del  codice  di
procedura penale, le sentenze di condanna sono alligate per  estratto
anziche' per copia, salvo che dal Procuratore  Generale  della  Corte
d'appello non sia richiesta.