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REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1921, n. 2084

Che revoca l'autorizzazione concessa temporaneamente all'Istituto nazionale delle assicurazioni di assumere i rischi di guerra della navigazione marittima. (021U2084)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/1922
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 25-2-1922
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il decreto-legge 29 gennaio 1920, n 115, col quale  e'  stata
prorogata la validita'  del  R.  decreto  30  agosto  1914,  n.  902,
convertito in legge con legge 14 dicembre  1916  che  ha  autorizzato
l'Istituto nazionale delle assicurazioni  ad  assumere  per  conto  e
nell'interesse dello Stato, i  rischi  di  guerra  della  navigazione
marittima; 
 
  Considerato che, a seguito della cessazione dello stato  di  guerra
nei  riguardi  dell'Italia,  e'  venuta  a  mancare   la   necessita'
dell'assunzione per conto dello Stato dei rischi di detta natura; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'industria e il commercio, di concerto con il ministro del tesoro; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  L'autorizzazione data, temporaneamente all'Istituto nazionale della
Assicurazioni di assumere per conto e nell'interesse dello  Stato,  i
rischi di guerra della navigazione marittima cessa  di  aver  effetto
col 31 dicembre 1921. 
 
  Alle operazioni di liquidazione della  gestione  dei  detti  rischi
provvede la Commissione nominata a termini dell'art.  3  del  decreto
Luogotenenziale 11 novembre 1917, n. 1912, la quale deve compilare  e
rimettere al Ministero del tesoro e al Ministero  per  l'industria  e
commercio il rendiconto definitivo della gestione stessa. 
 
  Il presente decreto sara'  presentato  al  Parlamento  per  la  sua
convocazione in legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 22 dicembre 1921. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                          BONOMI - DE NAVA - BELOTTI. 
 
  Visto, il guardasigilli: RODINO'.