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DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 novembre 1917, n. 1912

Che autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni, durante lo stato di guerra, a riassicurare i rischi ordinari della navigazione. (017U1912)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/12/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/02/1920)
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Testo in vigore dal:  3-12-1917

Art. 3




Una Commissione presieduta dal presidente o dal vice presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e composta del consigliere delegato dell'Istituto stesso, del direttore generale del Credito della cooperazione e delle assicurazioni private, e dei rappresentanti dei Ministeri del tesoro, della marina, dell'industria, commercio e lavoro e dei trasporti, sovraintenderà a tutto quanto concerne l'andamento tecnico della nuova gestione, come pure di quella affidata all' Istituto nazionale in virtù di R. decreto 30 agosto 1914, n. 902, per la sicurtà dei rischi di guerra in navigazione.