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REGIO DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1922, n. 40

Che reca provvedimenti a favore delle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto. (022U0040)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1922
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/07/1959)
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Testo in vigore dal: 10-11-1923
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il disegno di legge n. 195, presentato al Senato del Regno il
12 agosto  1921  e  recante  provvedimenti  a  favore  delle  aziende
esercenti servizi pubblici di trasporto; 
 
  Udito il consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici,  di  concerto  col
presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno,  e  coi
ministri del tesoro e delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  A decorrere dal 1° gennaio 1922, le aziende esercenti linee  urbane
di tramvie e di navigazione interna a motore meccanico sono esonerate
dall'obbligo di applicare ai trasporti da esse effettuati: 
 
      a)  la  tassa  di  bollo  di  cui  all'art.   9   del   decreto
Luogotenenziale 23 aprile 1918, n. 560; 
 
      b) il diritto supplementare  di  cui  all'art.  7  del  decreto
Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775, nonche' i successivi aumenti. 
 
  Le aziende sono  autorizzate  a  convertire  a  proprio  favore  la
vigente misura dei suddetti tributi in aumento  della  attuale  quota
aziendale del prezzo del trasporto. 
 
  Sono pero' soggetti alla tassa fissa di bollo: 
 
    1° di L. 1,35, oltre l'addizionale, i biglietti di abbonamento; 
 
    2° di L. 5,00, oltre l'addizionale, le tessere gratuite,  escluse
quelle di servizio. 
 
  Nei riguardi della tassa  di  bollo,  le  disposizioni  di  cui  al
presente articolo si estendono alle aziende esercenti linee urbane di
omnibus e navigazione interna, qualunque ne sia il sistema trazione. 
                                                                ((3)) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il  Regio  D.L.  19  ottobre  1923,  n.  2311,  convertito,   senza
modificazioni, dalla L. 17 aprile 1925,  n.  473,  ha  disposto  (con
l'art. 16, comma  1)  che  "Sono  abrogate  le  disposizioni  del  R.
decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, ad  eccezione  -  e  nonostante
qualsiasi disposizione diversa o  contraria  -  di  quelle  contenute
negli articoli 1, 5, 6, 7, 11 secondo  comma,  ai  soli  effetti  del
presente decreto, e 16, primo e terzo comma".