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DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 aprile 1918, n. 560

Che a decorrere dal 1° febbraio 1918 e fino a sei mesi dopo la pace concede al personale addetto ai pubblici servizi di trasporti un nuovo sussidio di caro-viveri, e stabilisce in pari tempo altre disposizioni in materia di trasporti. (018U0560)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/03/1920)
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Testo in vigore dal:  19-5-1918

Art. 9



A datare dal 15 maggio 1918 i biglietti o contromarche di prezzo non inferiore a centesimi dieci ed i biglietti o tessere di abbonamento per trasporto di persone sulle linee tramviarie urbane ed Intercomunali, sulle linee di omnibus urbane e sulle linee di navigazione interna urbane ed intercomunali con battelli a motore meccanico, sono soggetti:

a) alla tassa fissa di bollo di centesimi cinque, i biglietti di corsa semplice di prezzo non superiore a L. 5;

b) alla tassa fissa di bollo di centesimi dieci, i biglietti di corsa semplice di prezzo superiore a L. 5 e quelli di andata e ritorno;

c) alla tassa proporzionale di bollo del 20% del relativo importo, i biglietti di abbonamento;

d) alla tassa proporzionale di bollo del 10% del relativo importo, i biglietti di abbonamento a tariffa ridotta per studenti, agricoltori ed operai.

I biglietti distribuiti durante le corse popolari a prezzo ridotto sono esenti da tassa di bollo.

Le tessere gratuite, escluse quelle di servizio, sono soggette, a datare dal 1° luglio 1918, alla tassa fissa di L. 5.

Le tasse anzidette non sono soggette ad aumento per decimi ed addizionali e devono corrispondersi sotto la responsabilità degli esercenti anche se enti pubblici ed a carico dei passeggeri in modo virtuale a mezzo di abbonamento, eccetto per le tessere gratuite per le quali la tassa deve corrispondersi con marche o bollo a punzone.
Le marche devono essere applicate ed annullate dagli uffici del registro.

Queste tasse sostituiscono per le linee tranviarie e di navigazione interna intercomunali quelle stabilite con gli articoli 188, 193 e 194 della tariffa generale annessa al Nostro decreto 6 gennaio 1918, n. 135.