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LEGGE 7 aprile 1921, n. 349

Che aumenta gli onorari e diritti accessori stabiliti dal capo 1° della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, a favore dei notai. (021U0349)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/04/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  30-4-1921 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Fino a che non sarà provveduto per la revisione e modificazione delle singole voci della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, gli onorari e diritti accessori, stabiliti dal capo I della detta tariffa, sono a favore dei notai raddoppiati, fermo rimanendo soltanto per gli onorari degli originali degli atti ricevuti o autenticati anche l'altro aumento del 50 per cento, già disposto col Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, e che, ai termini dell'art. 3 dello stesso decreto-legge, è devoluto alla Cassa nazionale del notariato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE

Fera.

Visto, Il guardasigilli: Fera.