stai visualizzando l'atto

LEGGE 7 aprile 1921, n. 349

Che aumenta gli onorari e diritti accessori stabiliti dal capo 1° della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, a favore dei notai. (021U0349)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/04/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 30-4-1921
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Fino a che non sara' provveduto per la  revisione  e  modificazione
delle singole voci della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913,
n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi  notarili,  gli
onorari e  diritti  accessori,  stabiliti  dal  capo  I  della  detta
tariffa,  sono  a  favore  dei  notai  raddoppiati,  fermo  rimanendo
soltanto per gli  onorari  degli  originali  degli  atti  ricevuti  o
autenticati anche l'altro aumento del 50 per cento, gia' disposto col
Regio decreto-legge 9 novembre 1919,  n.  2239,  e  che,  ai  termini
dell'art. 3  dello  stesso  decreto-legge,  e'  devoluto  alla  Cassa
nazionale del notariato. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 7 aprile 1921. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                                Fera. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Fera.