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REGIO DECRETO-LEGGE 30 maggio 1920, n. 1934

Che autorizza il Ministero del tesoro a concedere prestiti agli impiegati e salariati dello Stato e agli ufficiali del R. esercito, della Regia Marina e dei Corpi armati a servigio dello Stato. (020U1934)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-3-1921 al: 28-2-1923
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto col ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Gli articoli 3 della legge 30 giugno 1908, n 335, 1 della legge 13 luglio 1910, n. 444 ed 1 della legge 16 dicembre 1914, n, 1362 sono abrogati.