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REGIO DECRETO-LEGGE 30 maggio 1920, n. 1934

Che autorizza il Ministero del tesoro a concedere prestiti agli impiegati e salariati dello Stato e agli ufficiali del R. esercito, della Regia Marina e dei Corpi armati a servigio dello Stato. (020U1934)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-3-1921
al: 28-2-1923
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste le leggi 30 giugno 1908, n. 335, 13 luglio 1910, n. 444 e  16
dicembre 1914, n. 1362; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  il
tesoro di concerto col ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Gli articoli 3 della legge 30 giugno 1908, n 335, 1 della legge  13
luglio 1910, n. 444 ed 1 della legge 16 dicembre 1914, n,  1362  sono
abrogati.