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REGIO DECRETO 30 dicembre 1920, n. 1723

Concernente remissione di buoni del tesoro settennali a premi (020U1723)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-3-1921 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle disposizioni pel risarcimento dei danni di guerra, approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, modificato da Nostri decreti 24 luglio 1919, n. 1425-13 settembre 1919 1629-27 novembre 1919, n. 2422 e 18 aprile 1920 n.580, ed esteso alle nuove Provincie con altro Nostro decreto 18 aprile 1920, n. 579;
Visto il Nostro decreto 2 maggio 1920, n 522, che autorizza l'emissione di un prestito speciale pel risarcimento dei danni di guerra e pel risorgimento delle provincie già invase dal nemico;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato pel tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno, col ministro delle finanze e col ministro per le terre liberate; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Al fine di provvedere alle spese per il risarcimento dei danni di guerra e per il risorgimento delle Provincie già invase dal nemico e di quelle della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina, è autorizzata a far tempo dal 15 febbraio 1921, la emissione di un primo prestito di un miliardo mediante buoni settennali del tesoro al portatore.

Questi buoni frutteranno l'interesse annuo del 5 % con esenzione da ogni imposta e tassa presente e futura. L'interesse sarà pagabile in due rate semestrali posticipate al 15 febbraio e al 15 agosto di ciascun anno. Inoltre i buoni concorreranno annualmente ai premi stabiliti nell'annessa tabella, i quali verranno estratti a sorte pel 15 febbraio e pel 15 agosto di ciascun anno a partire dal 15 agosto 1921 secondo le norme e le modalità di cui al successivo art. 9.

Anche i premi saranno esenti da ogni imposta e tassa presente e futura.

I detti buoni saranno riscattabili dal tesoro alla pari, ma non prima di cinque anni dalla data di emissione.