stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 30 dicembre 1920, n. 1723

Concernente remissione di buoni del tesoro settennali a premi (020U1723)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-3-1921
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il testo unico delle disposizioni pel risarcimento dei  danni
di guerra, approvato con decreto Luogotenenziale 27  marzo  1919,  n.
426,  modificato  da  Nostri  decreti  24  luglio  1919,  n.  1425-13
settembre 1919 1629-27 novembre 1919, n. 2422 e 18 aprile 1920 n.580,
ed esteso alle nuove Provincie con altro  Nostro  decreto  18  aprile
1920, n. 579; 
 
  Visto il Nostro  decreto  2  maggio  1920,  n  522,  che  autorizza
l'emissione di un prestito speciale pel  risarcimento  dei  danni  di
guerra e pel risorgimento delle provincie gia' invase dal nemico; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pel  tesoro,
di concerto col presidente del Consiglio dei ministri,  ministro  per
l'interno, col ministro delle finanze e col  ministro  per  le  terre
liberate; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Al fine di provvedere alle spese per il risarcimento dei  danni  di
guerra e per il risorgimento delle Provincie gia' invase dal nemico e
di quelle  della  Venezia  Giulia  e  della  Venezia  Tridentina,  e'
autorizzata a far tempo dal 15 febbraio  1921,  la  emissione  di  un
primo prestito di un miliardo mediante buoni settennali del tesoro al
portatore. 
 
  Questi buoni frutteranno l'interesse annuo del 5 % con esenzione da
ogni imposta e tassa presente e futura. L'interesse sara' pagabile in
due rate semestrali posticipate al 15 febbraio  e  al  15  agosto  di
ciascun anno. Inoltre i  buoni  concorreranno  annualmente  ai  premi
stabiliti nell'annessa tabella, i quali verranno estratti a sorte pel
15 febbraio e pel 15 agosto di ciascun anno a partire dal  15  agosto
1921 secondo le norme e le modalita' di cui al successivo art. 9. 
 
  Anche i premi saranno esenti da ogni imposta  e  tassa  presente  e
futura. 
 
  I detti buoni saranno riscattabili dal tesoro  alla  pari,  ma  non
prima di cinque anni dalla data di emissione.