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REGIO DECRETO 16 dicembre 1920, n. 1945

Che sopprime d'indennità stabilita dall'art. 5 del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 380, pei sottufficiali della R. marina in licenza di convalescenza. (020U1945)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 25-2-1921
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto  l'ordinamento  degli  assegni  del  Corpo  Reale  equipaggi,
approvato con Regio decreto 9  giugno  1907,  n.  359,  e  successive
modificazioni; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale n. 380 in data 27 febbraio 1919; 
 
  Visto l'articolo 3 del Regio decreto-legge n. 1389 del 30 settembre
1920, contenente norme pel passaggio allo stato di pace; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  la
marina, di concerto con quello del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  L'indennita' di lire quattro, stabilita  dall'art.  5  del  decreto
Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 380, per i  sottufficiali  della
R.  marina  in  licenza  di  convalescenza  per  ferite,  lesioni  ed
infermita' dipendenti o presunte dipendenti da cause di servizio,  e'
soppressa dal 1° gennaio 1921. 
 
  Nulla e' innovato  circa  gli  assegni  stabiliti  per  i  militari
affetti da tubercolosi polmonare. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 16 dicembre 1920. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                             Giolitti - Sechi - Meda. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Fera.