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DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 febbraio 1919, n. 380

Concernente gli assegni dovuti ai militari del corpo R. equipaggi in viaggio od in missione per motivi di servizio. (019U0380)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/04/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/02/1921)
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Testo in vigore dal:  25-2-1921
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Art. 5




I militari del corpo R. equipaggi inviati in licenza di convalescenza per ferite, lesioni od infermità dipendenti o presunte dipendenti da causa di servizio ricevono, oltre al trattamento di missione durante il viaggio, stabilito dalle vigenti disposizioni, un soprassoldo di soggiorno durante la licenza che è stabilito in lire quattro pei sottufficiali conservando essi la paga, ed in lire cinque pei sotto capi e comuni che perdono il vitto e qualsiasi altro assegnamento.
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AGGIORNAMENTO (2)

Il Regio Decreto 16 dicembre 1920, n. 1945 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'indennità di lire quattro, stabilita dall'art. 5 del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 380, per i sottufficiali della R. marina in licenza di convalescenza per ferite, lesioni ed infermità dipendenti o presunte dipendenti da cause di servizio, è soppressa dal 1° gennaio 1921".