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DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 febbraio 1919, n. 380

Concernente gli assegni dovuti ai militari del corpo R. equipaggi in viaggio od in missione per motivi di servizio. (019U0380)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/04/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/02/1921)
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Testo in vigore dal:  4-4-1919

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'ordinamento degli assegni del corpo R. equipaggi, approvato col R. decreto 9 giugno 1907, numero 359;
Visto il R. decreto 2 settembre 1912, n. 1008, che stabilisce gli assegni di viaggio e missione pel personale della R. marina;
Vito il decreto Luogotenenziale 23 aprile 1918, numero 560, che autorizza nuovi aumenti sulle tasse pei trasporti militati sulle ferrovie sarde;
Visti i decreti Luogotenenziali 26 maggio 1918, numero 728, e 12 settembre 1918. n. 1380, che autorizzano l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad aumentare i prezzi di trasporto dei viaggiatori per le spedizioni di merci e di bagagli;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro della marina, di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Gli assegni dovuti ai militari del corpo R. equipaggi in viaggio per motivi di servizio, od in missione autorizzata sono stabiliti dalla tariffa di cui nella tabella annessa al presente decreto, firmata d'ordine Nostro, dal ministro della marina, la quale, assieme alle note che la seguono, forma parte integrante del presente decreto.