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REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1920, n. 1915

Che affida all'Ufficio di verifica e compensazione, istituito con R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 695, le operazioni contemplate dall'art. 248 del trattato di pace con l'Austria e dalle altre disposizioni del trattato stesso. (020U1915)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/12/1920
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 16 giugno 1927, n. 985 (in G.U. 02/07/1927, n. 151).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-12-1920 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1322, che approva il trattato di pace con l'Austria firmato a S. Germano il 10 settembre 1919;
Visto il R. decreto 29 gennaio 1920, n. 145, che detta norme per l'applicazione delle clausole finanziarie contenute nei trattati di pace con gli Stati nemici;
Visto il R. decreto 2 maggio 1920, da convertirsi in legge che istituisce l'Ufficio italiano di verifica e compensazione previsto dalla sezione III, parte X del Trattato di pace con la Germania firmato a Versaglia il 28 giugno 1919;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei Ministri, ministro dell'interno e con i ministri per gli affari esteri e per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



All'Ufficio di verifica e compensazione istituito con R. decreto 2 maggio 1920, n. 695, sono affidate, con effetto dal 13 novembre 1920, le operazioni contemplate dall'articolo 248 del trattato di pace con l'Austria e dalle altre disposizioni del trattato stesso connesse con l'articolo medesimo.

Le ora dette operazioni devono svolgersi distintamente da quelle che l'Ufficio è tenuto a compiere in esecuzione dell'art. 296 del Trattato di pace con la Germania.