stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1920, n. 1915

Che affida all'Ufficio di verifica e compensazione, istituito con R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 695, le operazioni contemplate dall'art. 248 del trattato di pace con l'Austria e dalle altre disposizioni del trattato stesso. (020U1915)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/12/1920
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 16 giugno 1927, n. 985 (in G.U. 02/07/1927, n. 151).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 16-12-1920
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                       VITTORIO EMANUELE III. 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1322, che approva il  trattato
di pace con l'Austria firmato a S. Germano il 10 settembre 1919; 
 
  Visto il R. decreto 29 gennaio 1920, n. 145, che  detta  norme  per
l'applicazione delle clausole finanziarie contenute nei  trattati  di
pace con gli Stati nemici; 
 
  Visto il R. decreto 2 maggio 1920,  da  convertirsi  in  legge  che
istituisce l'Ufficio italiano di verifica  e  compensazione  previsto
dalla sezione III, parte X del  Trattato  di  pace  con  la  Germania
firmato a Versaglia il 28 giugno 1919; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'industria ed il commercio, di concerto col presidente del Consiglio
dei Ministri, ministro dell'interno e con i ministri per  gli  affari
esteri e per il tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  All'Ufficio di verifica e compensazione istituito con R. decreto  2
maggio 1920, n. 695, sono affidate, con effetto dal 13 novembre 1920,
le operazioni contemplate dall'articolo 248 del trattato di pace  con
l'Austria e dalle altre disposizioni del trattato stesso connesse con
l'articolo medesimo. 
 
  Le ora dette operazioni devono svolgersi  distintamente  da  quelle
che l'Ufficio e' tenuto a compiere in esecuzione  dell'art.  296  del
Trattato di pace con la Germania.