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REGIO DECRETO 28 dicembre 1919, n. 2643

Che modifica il regolamento per il pensionato artistico nazionale. (019U2643)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/1920 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  23-3-1920 al: 11-2-1922
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il regolamento approvato con R. decreto 27 giugno 1909, n 453;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con il ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




All'art. 4 del regolamento approvato con il Nostro decreto 27 giugno 1909, n. 543, è sostituito il seguente:

«Art. 4. - Le pensioni sono di L. 4500 ciascuna e vengono conferite per la pittura, per la scultura, per l'architettura e per la decorazione. Sarà volta per volta determinato dal ministro, a seconda delle disponibilità dei fondi, il numero delle pensioni per le quali il concorso viene aperto. In ogni caso, tenendo conto delle pensioni già assegnate e di quelle messe a concorso, dovrà esservi almeno una pensione per ciascuna delle arti suindicate».