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REGIO DECRETO 28 dicembre 1919, n. 2643

Che modifica il regolamento per il pensionato artistico nazionale. (019U2643)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/1920 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 23-3-1920
al: 11-2-1922
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il regolamento approvato con R. decreto  27  giugno  1909,  n
453; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  la
istruzione pubblica, di concerto con il ministro del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  All'art. 4 del regolamento  approvato  con  il  Nostro  decreto  27
giugno 1909, n. 543, e' sostituito il seguente: 
 
  «Art. 4. - Le pensioni sono di L. 4500 ciascuna e vengono conferite
per la  pittura,  per  la  scultura,  per  l'architettura  e  per  la
decorazione. Sara'  volta  per  volta  determinato  dal  ministro,  a
seconda delle disponibilita' dei fondi, il numero delle pensioni  per
le quali il concorso viene aperto. In ogni caso, tenendo conto  delle
pensioni gia' assegnate e di quelle messe a concorso, dovra'  esservi
almeno una pensione per ciascuna delle arti suindicate».