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REGIO DECRETO-LEGGE 25 novembre 1919, n. 2589

Che modifica il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1628, riguardante l'Istituto nazionale per le opere pubbliche dei Comuni. (019U2589)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1920 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  2-2-1920 al: 27-8-1920
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Nostro decreto 2 settembre 1919, n. 1628, riguardante l'istituzione e l'ordinamento dell'Istituto nazionale per le opere pubbliche dei Comuni;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, e col ministro segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8 (ultimo comma) e 13 del predetto Nostro decreto 2 settembre 1919, n. 1628, sono sostituiti i seguenti:

Art. 2. - L'amministrazione dell'Istituto è affidata ad un Consiglio composto:

a) del presidente, nominato con decreto Reale su proposta dal ministro dei lavori pubblici;

b) di cinque membri, nominati con decreto Reale su preposta del ministro interessato, rappresentanti: uno il Ministero dell'interno, uno il Ministero del tesoro, due (un membro del ruolo amministrativo ed uno del ruolo tecnico) il Ministero dei lavori pubblici ed uno la Cassa depositi e prestiti;

c) di sei delegati dell'Associazione dei Comuni italiani;

d) del direttore generale e dei capi di servizi tecnico, legale e di ragioneria, nominati con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici.

Il Consiglio di amministrazione eleggerà nel proprio seno il vice presidente.

Il presidente, i cinque rappresentanti dello Stato, i sei delegati dell'Associazione dei Comuni, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 3. - Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto delibera circa:

I - i bilanci annuali di previsione e le proposte di variazione;

II - i rendiconti consuntivi;

III - la nomina, gli assegni ed il licenziamento degli impiegati su proposta del Comitato esecutivo;

IV - l'esecuzione delle opere a sensi dell'art. 1;

V - l'approvazione dei progetti che importino una spesa superiore a L. 100.000 e le modalità per la loro esecuzione;

VI - gli schemi dei contratti per somme superiori a L. 100.000, le transazioni per somme eccedenti le L. 25.000 ed i condoni di penali per somme superiori a L. 5000;

VII - l'autorizzazione ad iniziare giudizi;

VIII - le proposte del Comitato esecutivo e dei singoli consiglieri.

Il Consiglio di amministrazione esercita inoltre tutti i poteri di
vigilanza sulla gestione dell'azienda.

Art. 5. - Il Comitato esecutivo è composto del presidente, del vice presidente dell'Istituto e del direttore generale.

Spetta al Comitato esecutivo:

a) approvare gli schemi dei bilanci preventivi e conti consuntivi e relazioni annesse da presentare al Consiglio di amministrazione;

b) approvare i progetti dei lavori e gli schemi dei contratti di importo non superiore a L. 100.000 nonché le transazioni ed il condono di penali non eccedenti rispettivamente le L. 25.000 e le L. 5000;

c) la istituzione di uffici locali;

d) prendere, in casi d'urgenza, le deliberazioni spettanti al Consiglio di amministrazione. Di tali deliberazioni è fatta relazione al Consiglio nella prima adunanza per ottenere la ratifica.

Per ogni adunanza del Comitato viene corrisposta la medaglia di presenza di cui al 2° comma dell'articolo precedente.

Per l'esercizio delle attribuzioni sopra indicate, è necessario l'intervento del presidente o del vice presidente e del direttore generale.

Art. 6. - La direzione dell'Istituto è affidata al direttore generale.

La direzione suddetta:

a) esegue le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione e del Comitato esecutivo;

b) autorizza le spese entro il limite degli stanziamenti di bilancio e provvede al servizio di cassa;

c) assiste i Comuni ed i Consorzi negli atti che riguardano opere pubbliche non affidate alla esclusiva gestione dell'Istituto;

d) assume o licenzia il personale da adibire temporaneamente a determinati incarichi;

e) compie in generale tutti gli atti non affidati al Consiglio d'amministrazione ed al Comitato esecutivo.

Art. 7. - Il presidente dell'Istituto, ed in sua assenza o impedimento il vice presidente o il direttore generale, ha la rappresentanza giuridica dell'azienda di fronte ai terzi ed in giudizio innanzi a qualsiasi magistrato o Collegio arbitrale.

La R. Avvocatura erariale è autorizzata a rappresentare e difendere l'Istituto in tutti i giudizi avanti le autorità giudiziarie, Collegi arbitrali e giurisdizioni speciali, purché il Ministero dei lavori pubblici, su domanda dell'Istituto stesso, rivolga di volta in volta speciali richieste all'Avvocatura erariale medesima.

Gli onorari e le competenze da corrispondersi all'avvocatura dall'Istituto sono liquidati a norma di legge.

Art. 8. - L'esercizio finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre, comprendente tutte le operazioni compiute entro l'anno.

Entro il mese di novembre viene presentato al Consiglio d'amministrazione il bilancio preventivo per l'anno seguente ed entro il mese di aprile il conto consuntivo ed il conto profitti e perdite riguardanti il precedente esercizio.

Il conto consuntivo è sottoposto al visto del Ministero del tesoro.

Le eventuali economie nelle spese di gestione sono destinate per quattro decimi a favore del personale, escluso il direttore generale, secondo i modi da stabilirsi nel regolamento di cui all'articolo 16, per due decimi al Comitato esecutivo; per due decimi al Consiglio di amministrazione e per i rimanenti due decimi al fondo di riserva.

Al direttore generale e ai tre capi servizio, sarà fissata dal Consiglio di amministrazione un'indennità speciale.

Art. 13. - Il segretario incaricato dal Consiglio di amministrazione di stipulare in forma pubblica amministrativa i contratti che interessino l'Ente, di autenticare firme, di rilasciare atti autentici in originale od in copia, ha per tali effetti le facoltà attribuite ai notai dalle vigenti disposizioni di legge: i diritti relativi, da liquidarsi secondo la tabella annessa alla legge 16 febbraio 1913, numero 89, sull'ordinamento del notariato, dovranno essere versate all'Ente.

Il Consiglio d'amministrazione stabilirà per tale incarico uno speciale compenso a favore del funzionario rogante.

È concessa all'Istituto l'esenzione da ogni tassa e diritto fiscale per gli atti che lo riguardano.