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REGIO DECRETO-LEGGE 25 novembre 1919, n. 2589

Che modifica il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1628, riguardante l'Istituto nazionale per le opere pubbliche dei Comuni. (019U2589)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1920 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 2-2-1920
al: 27-8-1920
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Nostro decreto 2  settembre  1919,  n.  1628,  riguardante
l'istituzione e l'ordinamento dell'Istituto nazionale  per  le  opere
pubbliche dei Comuni; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori
pubblici, di concerto col  presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
ministro segretario di Stato per l'interno, e col ministro segretario
di Stato per il tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8 (ultimo comma)  e  13  del  predetto
Nostro decreto 2 settembre 1919, n. 1628, sono sostituiti i seguenti: 
 
    Art. 2. -  L'amministrazione  dell'Istituto  e'  affidata  ad  un
Consiglio composto: 
 
    a) del presidente, nominato con decreto  Reale  su  proposta  dal
ministro dei lavori pubblici; 
 
    b) di cinque membri, nominati con decreto Reale su  preposta  del
ministro interessato, rappresentanti: uno il Ministero  dell'interno,
uno il Ministero del tesoro, due (un membro del ruolo  amministrativo
ed uno del ruolo tecnico) il Ministero dei lavori pubblici ed uno  la
Cassa depositi e prestiti; 
 
    c) di sei delegati dell'Associazione dei Comuni italiani; 
 
    d) del direttore generale e dei capi di servizi tecnico, legale e
di ragioneria, nominati con decreto Reale su  proposta  del  ministro
dei lavori pubblici. 
 
  Il Consiglio di amministrazione eleggera' nel proprio seno il  vice
presidente. 
 
  Il presidente, i cinque rappresentanti dello Stato, i sei  delegati
dell'Associazione dei Comuni, durano in carica quattro anni e possono
essere riconfermati. 
 
    Art. 3. - Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto  delibera
circa: 
 
    I - i bilanci annuali di previsione e le proposte di variazione; 
 
    II - i rendiconti consuntivi; 
 
    III - la nomina, gli assegni ed il licenziamento degli  impiegati
su proposta del Comitato esecutivo; 
 
    IV - l'esecuzione delle opere a sensi dell'art. 1; 
 
    V - l'approvazione dei progetti che importino una spesa superiore
a L. 100.000 e le modalita' per la loro esecuzione; 
 
    VI - gli schemi dei contratti per somme superiori a  L.  100.000,
le transazioni per somme eccedenti le  L.  25.000  ed  i  condoni  di
penali per somme superiori a L. 5000; 
 
    VII - l'autorizzazione ad iniziare giudizi; 
 
    VIII  -  le  proposte  del  Comitato  esecutivo  e  dei   singoli
consiglieri. 
 
  Il Consiglio di amministrazione esercita inoltre tutti i poteri di 
 
  vigilanza sulla gestione dell'azienda. 
 
    Art. 5. - Il Comitato esecutivo e' composto del  presidente,  del
vice presidente dell'Istituto e del direttore generale. 
 
  Spetta al Comitato esecutivo: 
 
    a) approvare gli schemi dei bilanci preventivi e conti consuntivi
e relazioni annesse da presentare al Consiglio di amministrazione; 
 
    b) approvare i progetti dei lavori e gli schemi dei contratti  di
importo non superiore a L.  100.000  nonche'  le  transazioni  ed  il
condono di penali non eccedenti rispettivamente le L. 25.000 e le  L.
5000; 
 
    c) la istituzione di uffici locali; 
 
    d) prendere, in casi d'urgenza,  le  deliberazioni  spettanti  al
Consiglio  di  amministrazione.  Di  tali  deliberazioni   e'   fatta
relazione al Consiglio nella prima adunanza per ottenere la ratifica. 
 
  Per ogni adunanza del Comitato viene  corrisposta  la  medaglia  di
presenza di cui al 2° comma dell'articolo precedente. 
 
  Per l'esercizio delle attribuzioni sopra  indicate,  e'  necessario
l'intervento del presidente o del vice  presidente  e  del  direttore
generale. 
 
    Art. 6. - La direzione dell'Istituto  e'  affidata  al  direttore
generale. 
 
  La direzione suddetta: 
 
    a) esegue le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione e  del
Comitato esecutivo; 
 
    b) autorizza le spese  entro  il  limite  degli  stanziamenti  di
bilancio e provvede al servizio di cassa; 
 
    c) assiste i Comuni ed i Consorzi negli atti che riguardano opere
pubbliche non affidate alla esclusiva gestione dell'Istituto; 
 
    d) assume o licenzia il personale da  adibire  temporaneamente  a
determinati incarichi; 
 
    e) compie in generale tutti gli atti non  affidati  al  Consiglio
d'amministrazione ed al Comitato esecutivo. 
 
    Art. 7. - Il  presidente  dell'Istituto,  ed  in  sua  assenza  o
impedimento il  vice  presidente  o  il  direttore  generale,  ha  la
rappresentanza giuridica  dell'azienda  di  fronte  ai  terzi  ed  in
giudizio innanzi a qualsiasi magistrato o Collegio arbitrale. 
 
  La  R.  Avvocatura  erariale  e'  autorizzata  a  rappresentare   e
difendere  l'Istituto  in  tutti  i  giudizi  avanti   le   autorita'
giudiziarie, Collegi arbitrali e giurisdizioni speciali,  purche'  il
Ministero dei  lavori  pubblici,  su  domanda  dell'Istituto  stesso,
rivolga di volta in volta speciali richieste all'Avvocatura  erariale
medesima. 
 
  Gli  onorari  e  le  competenze  da  corrispondersi  all'avvocatura
dall'Istituto sono liquidati a norma di legge. 
 
    Art. 8. - L'esercizio  finanziario  comincia  col  1°  gennaio  e
termina col 31 dicembre, comprendente tutte  le  operazioni  compiute
entro l'anno. 
 
  Entro  il  mese  di  novembre   viene   presentato   al   Consiglio
d'amministrazione il bilancio preventivo per l'anno seguente ed entro
il mese di aprile il conto consuntivo ed il conto profitti e  perdite
riguardanti il precedente esercizio. 
 
  Il conto consuntivo  e'  sottoposto  al  visto  del  Ministero  del
tesoro. 
 
  Le eventuali economie nelle spese di gestione  sono  destinate  per
quattro decimi a favore del personale, escluso il direttore generale,
secondo i modi da stabilirsi nel regolamento di cui all'articolo  16,
per due decimi al Comitato esecutivo; per due decimi al Consiglio  di
amministrazione e per i rimanenti due decimi al fondo di riserva. 
 
  Al direttore generale e ai tre capi  servizio,  sara'  fissata  dal
Consiglio di amministrazione un'indennita' speciale. 
 
    Art.  13.  -  Il   segretario   incaricato   dal   Consiglio   di
amministrazione di  stipulare  in  forma  pubblica  amministrativa  i
contratti che interessino l'Ente, di autenticare firme, di rilasciare
atti autentici in originale od in  copia,  ha  per  tali  effetti  le
facolta' attribuite ai notai dalle vigenti disposizioni di  legge:  i
diritti relativi, da liquidarsi secondo la tabella annessa alla legge
16 febbraio 1913, numero 89, sull'ordinamento del notariato, dovranno
essere versate all'Ente. 
 
  Il Consiglio d'amministrazione stabilira'  per  tale  incarico  uno
speciale compenso a favore del funzionario rogante. 
 
  E' concessa  all'Istituto  l'esenzione  da  ogni  tassa  e  diritto
fiscale per gli atti che lo riguardano.