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REGIO DECRETO 28 dicembre 1919, n. 2608

Relativo all'assunzione da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dell'esercizio delle linee ferroviarie Udine-Portogruaro, per San Giorgio di Nogaro, e San Giorgio di Nogaro-ex confine italo-austriaco. (019U2608)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/1920 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  15-2-1920 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione.
RE D'ITALIA
Visto il decreto-legge 22 novembre 1919, n. 2400 per il riscatto delle ferrovie da Udine a Portogruaro per San Giorgio di Nogaro, e da San Giorgio di Nogaro all'antico confine italo-austriaco, già appartenenti alla Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane;
Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata col decreto-legge 28 giugno 1912, n. 728, per l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con i colleghi dei lavori pubblici e per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



A partire dal 1° gennaio 1920, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato assume l'esercizio delle linee ferroviarie Udine-Portogruaro, per San Giorgio di Nogaro, e San Giorgio di Nogaro ex-confine italo - austriaco.

Dallo stesso giorno sarà estesa a dette linee l'applicazione delle tariffe e condizioni pei trasporti in vigore sulla rete dello Stato.