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REGIO DECRETO 28 dicembre 1919, n. 2608

Relativo all'assunzione da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dell'esercizio delle linee ferroviarie Udine-Portogruaro, per San Giorgio di Nogaro, e San Giorgio di Nogaro-ex confine italo-austriaco. (019U2608)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/1920 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 15-2-1920
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione. 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il decreto-legge 22 novembre 1919, n. 2400  per  il  riscatto
delle ferrovie da Udine a Portogruaro per San Giorgio di Nogaro, e da
San  Giorgio  di  Nogaro  all'antico  confine  italo-austriaco,  gia'
appartenenti alla Societa' veneta per  costruzione  ed  esercizio  di
ferrovie secondarie italiane; 
 
  Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata col  decreto-legge
28 giugno 1912, n. 728, per  l'ordinamento  dell'esercizio  di  Stato
delle ferrovie non concesse ad imprese private; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  i
trasporti marittimi e ferroviari, di  concerto  con  i  colleghi  dei
lavori pubblici e per il tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  A partire dal 1° gennaio  1920,  l'Amministrazione  delle  ferrovie
dello   Stato   assume   l'esercizio    delle    linee    ferroviarie
Udine-Portogruaro, per San Giorgio di Nogaro, e San Giorgio di Nogaro
ex-confine italo - austriaco. 
 
  Dallo stesso giorno sara' estesa a dette linee l'applicazione delle
tariffe e condizioni pei trasporti in vigore sulla rete dello Stato.