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REGIO DECRETO 30 novembre 1919, n. 2597

che eleva il limite massimo delle retribuzioni da corrispondersi per i servizi di trasporto degli effetti postali, da conferirsi mediante nomina con decreto Ministeriale. (019U2597)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/02/1920 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  14-2-1920 al: 9-2-2011
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 44 del regolamento speciale di contabilità per l'Amministrazione delle poste, approvato con R. decreto dell'11 dicembre 1873;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 790, del 12 aprile 1917, col quale venne elevato da L. 1000 a L 1500 il limite massimo delle retribuzioni da corrispondersi pei servizi di procacciato a piedi da conferirsi mediante nomina con decreto Ministeriale;

Considerato che il limite di annue L. 1500 fissato dal su ricordato decreto, non è più in relazione con le odierne esigenze dei servizi e con le condizioni economiche del paese, coi miglioramenti accordati coi decreti n. 444, del 7 aprile 1918 e n. 1379, del 13 luglio corrente anno;

Ritenuto necessario di elevare tale limite in misura adeguata alle nuove esigenze del mercato della prestazione d'opera, onde possa riuscire agevole il collocamento dei servizi suindicati, resosi ognor più difficile;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il limite massimo di lire mille (L. 1000) annue, fissato con l'art. 44 del regolamento speciale di contabilità per l'Amministrazione delle poste, approvato con R. decreto 11 dicembre 1873 ed elevato a lire millecinquecento (L. 1500) col decreto Luogotenenziale numero 790, del 12 aprile 1917, per i servizi di trasporto degli effetti postali da conferirsi mediante nomina con decreto Ministeriale, è elevato ad annue lire tremila (L. 3000) con effetto dal 1° gennaio 1919.

Ordiniamo che il presento decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

Nitti - Chimienti - Schanzer.

Visto, Il guardasigilli: Mortara.