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REGIO DECRETO 30 novembre 1919, n. 2597

che eleva il limite massimo delle retribuzioni da corrispondersi per i servizi di trasporto degli effetti postali, da conferirsi mediante nomina con decreto Ministeriale. (019U2597)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/02/1920 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 14-2-1920
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art.  44  del  regolamento  speciale  di  contabilita'  per
l'Amministrazione delle  poste,  approvato  con  R.  decreto  dell'11
dicembre 1873; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale n. 790, del 12  aprile  1917,  col
quale venne elevato da L. 1000 a  L  1500  il  limite  massimo  delle
retribuzioni da corrispondersi pei servizi di procacciato a piedi  da
conferirsi mediante nomina con decreto Ministeriale; 
 
  Considerato che il limite di annue L. 1500 fissato dal su ricordato
decreto, non e' piu' in relazione con le odierne esigenze dei servizi
e con le condizioni economiche del paese, coi miglioramenti accordati
coi decreti n. 444, del 7 aprile  1918  e  n.  1379,  del  13  luglio
corrente anno; 
 
  Ritenuto necessario di elevare tale limite in misura adeguata  alle
nuove esigenze del mercato  della  prestazione  d'opera,  onde  possa
riuscire agevole il collocamento dei servizi suindicati, resosi ognor
piu' difficile; 
 
  Sentito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste  ed  i
telegrafi, di concerto col ministro del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Il limite massimo di lire mille (L. 1000) annue, fissato con l'art.
44 del regolamento speciale  di  contabilita'  per  l'Amministrazione
delle poste, approvato con R. decreto 11 dicembre 1873 ed  elevato  a
lire millecinquecento (L. 1500) col  decreto  Luogotenenziale  numero
790, del 12 aprile 1917, per i servizi  di  trasporto  degli  effetti
postali da conferirsi mediante nomina con  decreto  Ministeriale,  e'
elevato ad annue lire tremila (L. 3000) con effetto  dal  1°  gennaio
1919. 
 
  Ordiniamo che il presento decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 30 novembre 1919. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                        Nitti - Chimienti - Schanzer. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Mortara.