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REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1919, n. 2596

Che aumenta lo stanziamento del cap. 28 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1919-920. (019U2596)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/1920
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-1-1920 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 28 «Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti - Spese di ospedale e funebri» dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma di lire cinquecentomila (L. 500.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

Nitti - Schanzer - Scialoja.

Visto, Il guardasigilli: Mortara.