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REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1919, n. 2596

Che aumenta lo stanziamento del cap. 28 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1919-920. (019U2596)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/1920
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 28-1-1920
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  il
tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo stanziamento del capitolo n.  28  «Sussidi  vari  -  Rimpatri  a
nazionali indigenti - Spese di ospedale e  funebri»  dello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  degli  affari  esteri,  per
l'esercizio finanziario 1919-920, e' aumentato della  somma  di  lire
cinquecentomila (L. 500.000). 
 
  Questo decreto sara' presentato al Parlamento per essere convertito
in legge e andra' in vigore dal giorno della sua pubblicazione  nella
Gazzetta ufficiale. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 28 dicembre 1919. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                         Nitti - Schanzer - Scialoja. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Mortara.