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REGIO DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1919, n. 2322

Che autorizza spese per opere pubbliche in Sardegna e dà inoltre all'Amministrazione dei lavori pubblici facoltà di stipulare convenzioni con le provincie di Cagliari e Sassari per la costruzione di strade comunali. (019U2322)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1920
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  10-2-1920 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono autorizzate le seguenti spese da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei Lavori pubblici:

1° - Lire quarantamilioni per provvedere a favore delle Amministrazioni provinciali di Cagliari e Sassari ai pagamenti occorrenti;

a) per la costruzione delle strade di accesso alle stazioni, ai porti ed approdi dei piroscafi postali, per il completamento di strade comunali obbligatorie e per la costruzione e ricostruzione di strade di allacciamento di comuni e frazioni isolate, di cui alla legge 15 luglio 1906, n. 383, ed al decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

b) per le maggiori spese, in dipendenza della guerra, per le strade comunali già appaltate dalle Amministrazioni provinciali suddette in base alla legge 8 luglio 1903, n. 312 e 15 luglio 1906, n. 383;

c) per le riparazioni straordinarie, di cui all'art. 8 della legge 7 aprile 1917, n. 601, alle strade già costruite in applicazione della precitata legge.

Rimane fermo il contributo del quarto a carico delle provincie di Cagliari e Sassari per tutte le spese suindicate, da corrispondere al tesoro nei modi stabiliti dall'art. 3 del succitato decreto 30 giugno 1918, n. 1019;

d) per il concorso dello Stato nella spesa per la manutenzione delle opere succitate già costruite, in costruzione e da costruire.

Detto concorso sarà corrisposto nei termini fissati dagli articoli 8 e 9 della precitata legge 7 aprile 1917, n. 601.

La suindicata spesa di lire 40 milioni verrà attribuita: per lire 26 milioni alla provincia di Cagliari e per lire 14 milioni a quella di Sassari, e verrà stanziata in dieci annualità consecutive di 4 milioni, a partire dall'esercizio 1919-920.

2° - Lire cinquantamilioni per opere marittime straordinarie nelle isole della Sardegna.