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REGIO DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1919, n. 2322

Che autorizza spese per opere pubbliche in Sardegna e dà inoltre all'Amministrazione dei lavori pubblici facoltà di stipulare convenzioni con le provincie di Cagliari e Sassari per la costruzione di strade comunali. (019U2322)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1920
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 10-2-1920
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori
pubblici, di concerto con quello del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono autorizzate le  seguenti  spese  da  inscriversi  nella  parte
straordinaria del bilancio del Ministero dei Lavori pubblici: 
 
    1°  -  Lire  quarantamilioni  per  provvedere  a   favore   delle
Amministrazioni  provinciali  di  Cagliari  e  Sassari  ai  pagamenti
occorrenti; 
 
    a) per la costruzione delle strade di accesso alle  stazioni,  ai
porti ed approdi dei  piroscafi  postali,  per  il  completamento  di
strade comunali obbligatorie e per la costruzione e ricostruzione  di
strade di allacciamento di comuni e frazioni  isolate,  di  cui  alla
legge 15 luglio 1906, n. 383, ed al decreto Luogotenenziale 30 giugno
1918, n. 1019; 
 
    b) per le maggiori spese, in  dipendenza  della  guerra,  per  le
strade comunali  gia'  appaltate  dalle  Amministrazioni  provinciali
suddette in base alla legge 8 luglio 1903, n. 312 e 15  luglio  1906,
n. 383; 
 
    c) per le riparazioni straordinarie,  di  cui  all'art.  8  della
legge  7  aprile  1917,  n.  601,  alle  strade  gia'  costruite   in
applicazione della precitata legge. 
 
  Rimane fermo il contributo del quarto a carico delle  provincie  di
Cagliari e Sassari per tutte le spese suindicate, da corrispondere al
tesoro nei modi stabiliti dall'art. 3 del succitato decreto 30 giugno
1918, n. 1019; 
 
    d) per il concorso dello Stato nella spesa  per  la  manutenzione
delle opere succitate gia' costruite, in costruzione e da costruire. 
 
  Detto concorso sara' corrisposto nei termini fissati dagli articoli
8 e 9 della precitata legge 7 aprile 1917, n. 601. 
 
  La suindicata spesa di lire 40 milioni verra' attribuita: per  lire
26 milioni alla provincia di Cagliari e per lire 14 milioni a  quella
di Sassari, e verra' stanziata in dieci annualita' consecutive  di  4
milioni, a partire dall'esercizio 1919-920. 
 
    2° - Lire  cinquantamilioni  per  opere  marittime  straordinarie
nelle isole della Sardegna.