stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 1 giugno 1919, n. 931

Che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania. (019U0931)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  4-7-1919 al: 30-6-1927
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 5 dello statuto fondamentale del Regno;
Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555 e il R. decreto 2 agosto 912, n. 949;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




In Tripolitania sono considerati cittadini italiani, a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto:

1° i nati nella Tripolitania alla data del presente decreto, dovunque residenti, che non godono già dell'effettiva qualità di cittadini italiani metropolitani, ovvero di cittadini o sudditi stranieri, conformemente alle leggi italiane;

2° il figlio di padre cittadino come al numero precedente;

3° il figlio di madre cittadina come ai numeri precedenti se il padre è ignoto, o non ha la cittadinanza italiana, né la cittadinanza o sudditanza di altro Stato;

4° chi è nato in Tripolitania se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, né la cittadinanza o sudditanza di altro Stato;

5° la donna suddita italiana o straniera maritata ad un cittadino come ai numeri precedenti.