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REGIO DECRETO 1 giugno 1919, n. 931

Che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania. (019U0931)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 4-7-1919
al: 30-6-1927
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 5 dello statuto fondamentale del Regno; 
 
  Visto il R. decreto 5 novembre  1911,  n.  1247,  convertito  nella
legge 25 febbraio 1912 n. 83; 
 
  Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555 e il R. decreto 2 agosto 912,
n. 949; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  In Tripolitania sono considerati cittadini italiani, a norma  delle
disposizioni contenute nel presente decreto: 
 
    1° i nati nella Tripolitania  alla  data  del  presente  decreto,
dovunque residenti, che non godono gia'  dell'effettiva  qualita'  di
cittadini italiani  metropolitani,  ovvero  di  cittadini  o  sudditi
stranieri, conformemente alle leggi italiane; 
 
    2° il figlio di padre cittadino come al numero precedente; 
 
    3° il figlio di madre cittadina come ai numeri precedenti  se  il
padre  e'  ignoto,  o  non  ha  la  cittadinanza  italiana,  ne'   la
cittadinanza o sudditanza di altro Stato; 
 
    4° chi e' nato in Tripolitania se  entrambi  i  genitori  o  sono
ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, ne'  la  cittadinanza  o
sudditanza di altro Stato; 
 
    5° la donna suddita italiana o straniera maritata ad un cittadino
come ai numeri precedenti.