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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 dicembre 1917, n. 2132

Che proroga a lutto il 30 giugno 1018 gli effetti del R. decreto 31 gennaio 1915, n. 50, circa la temporanea abolizione del dazio sul grano ed altri cereali, e quelli del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1915, n. 1664, che estendeva tale abolizione al semolino. (017U2132)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1918
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 7-2-1918
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata e dei poteri  conferiti  al
Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze,  di
concerto coi ministri  segretari  di  Stato  per  il  tesoro,  per  i
trasporti  marittimi  e  ferroviari,   per   l'agricoltura,   e   per
l'industria, commercio' e lavoro; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Sono prorogati a tutto il 30 giugno 1918 gli effetti del R. decreto
31 gennaio 1915, n. 50, col quale furono aboliti  temporaneamente  il
dazio sul grano, sugli altri cereali e sulle  farine,  e  autorizzati
altri provvedimenti, nonche' quelli del  decreto  Luogotenenziale  21
novembre 1915, n. 1664, con cui  l'abolizione  temporanea  del  dazio
venne estesa al semolino. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1917. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                             Orlando - Meda - Nitti - 
 
                                               R. Bianchi - Miliani - 
                                               Ciuffelli.             
 
  Visto, II guardasigilli: Sacchi.