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DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 dicembre 1917, n. 2074

Che estende le disposizioni del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1720, ai rischi inerenti ai magazzini, stabilimenti e cantieri, aventi comunque relazione con la difesa dello Stato. (017U2074)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/1918)
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Testo in vigore dal:  10-1-1918 al: 30-12-1918
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Art. 1




Le disposizioni del Nostro decreto 28 novembre 1915, n. 1720, si estendono ai rischi inerenti ai magazzini, stabilimenti e cantieri che abbiano in corso contratti per la fornitura di energia a stabilimenti governativi o ausiliari, o precettati in dipendenza del predetto decreto, semprechè il Ministero per le armi e munizioni riconosca che, a causa dei contratti medesimi, detti magazzini, stabilimenti e cantieri abbiano comunque relazione con la difesa dello Stato.

Quando l'impresa esercente i magazzini, stabilimenti e cantieri di cui all'art. 1 del decreto 28 novembre 1915, n. 1720, ed al precedente comma, non sia proprietaria, ma solo affittuaria, concessionaria o comunque utente dei locali in cui esercita la propria industria, la precettazione, agli effetti del suddetto decreto e del presente, eseguita o da eseguirsi nei modi stabiliti dalle norme di applicazione delle relative disposizioni, deve considerarsi estesa al proprietario dei locali, per quanto riflette l'assicurazione della parte occupatane dall'impresa.