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DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 dicembre 1917, n. 2074

Che estende le disposizioni del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1720, ai rischi inerenti ai magazzini, stabilimenti e cantieri, aventi comunque relazione con la difesa dello Stato. (017U2074)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/1918)
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Testo in vigore dal: 10-1-1918
al: 30-12-1918
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta dei ministri per la guerra, per la marina e  per  le
armi e munizioni, di concerto  coi  ministri  per  il  tesoro  e  per
l'industria, commercio e lavoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Le disposizioni del Nostro decreto 28 novembre 1915,  n.  1720,  si
estendono ai rischi inerenti ai magazzini,  stabilimenti  e  cantieri
che abbiano  in  corso  contratti  per  la  fornitura  di  energia  a
stabilimenti governativi o ausiliari, o precettati in dipendenza  del
predetto decreto, sempreche' il Ministero per  le  armi  e  munizioni
riconosca che, a  causa  dei  contratti  medesimi,  detti  magazzini,
stabilimenti e cantieri abbiano  comunque  relazione  con  la  difesa
dello Stato. 
 
  Quando l'impresa esercente i magazzini, stabilimenti e cantieri  di
cui all'art.  1  del  decreto  28  novembre  1915,  n.  1720,  ed  al
precedente  comma,  non  sia  proprietaria,  ma   solo   affittuaria,
concessionaria o comunque  utente  dei  locali  in  cui  esercita  la
propria  industria,  la  precettazione,  agli  effetti  del  suddetto
decreto e del presente, eseguita o da eseguirsi  nei  modi  stabiliti
dalle  norme  di  applicazione  delle  relative  disposizioni,   deve
considerarsi estesa al proprietario dei locali, per  quanto  riflette
l'assicurazione della parte occupatane dall'impresa.