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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 4 ottobre 1917, n. 1605

Recante provvedimenti per la difesa e l'incremento del patrimonio boschivo nazionale. (017U1605)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/10/1917
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-10-1917 al: 10-10-1918
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quelli dell'interno, della grazia e giustizia e dei culti, e del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto, le prescrizioni di massima stabilite dai Comitati forestali in virtù dell'art. 4 della legge 20 giugno 1877, n. 3917, dovranno essere modificate per ciò che concerne l'esercizio del pascolo nei boschi, stabilendosi, anziché la durata di difesa dal pascolo, l'altezza minima che deve aver raggiunto il novellame per potersi permettere il pascolo degli animali.

Trascorso il periodo suddetto, senza che dai Comitati forestali siano state deliberate le prescrizioni di cui sopra, il Ministero di agricoltura vi provvederà d'ufficio.