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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 4 ottobre 1917, n. 1605

Recante provvedimenti per la difesa e l'incremento del patrimonio boschivo nazionale. (017U1605)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/10/1917
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 28-10-1917
al: 10-10-1918
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Viste le leggi 20 giugno 1877, n. 3917; 31 marzo 1904, n.  140;  25
giugno 1908, n. 255, e 2 giugno 1910, numero 277; 
 
  Visto il decreto-legge 6 maggio 1915, n. 589; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per  l'agricoltura,
di concerto con quelli dell'interno, della grazia e giustizia  e  dei
culti, e del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Entro  60  giorni  dalla  data  della  pubblicazione  del  presente
decreto, le prescrizioni di massima stabilite dai Comitati  forestali
in virtu' dell'art. 4 della legge 20 giugno 1877, n.  3917,  dovranno
essere modificate per cio' che concerne l'esercizio del  pascolo  nei
boschi, stabilendosi, anziche'  la  durata  di  difesa  dal  pascolo,
l'altezza minima che deve aver raggiunto  il  novellame  per  potersi
permettere il pascolo degli animali. 
 
  Trascorso il periodo suddetto, senza  che  dai  Comitati  forestali
siano state deliberate le prescrizioni di cui sopra, il Ministero  di
agricoltura vi provvedera' d'ufficio.