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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 4 ottobre 1917, n. 1604

Recante provvedimenti per il credito agli enti agrari del Lazio. (017U1604)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/10/1917
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-10-1917 al: 10-9-1918
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà delle Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i ministri delle finanze, del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




L'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, le Casse di risparmio, i Monti di pietà e gli Istituti di credito ordinario e cooperativo, indipendentemente da qualunque disposizione di leggi, regolamenti e statuti, sono autorizzati a concedere mutui agli enti agrari del Lazio per l'acquisto di terreni, pagamento di capitali e di canoni, affrancazioni e, in genere, per quanto occorre per il miglioramento fondiario e la trasformazione colturale dei beni di dominio collettivo.

L'Istituto nazionale di credito per la cooperazione è inoltre autorizzato a fare credito agli enti agrari di cui sopra, per fornire loro i mezzi necessari, per la ordinaria coltivazione e conduzione dei terreni (acquisto di scorte vive e morte, sementi, pagamento di salari, spese di raccolta, ecc.). A tali operazioni di credito agrario si applica il disposto dell'art. 26 della legge 29 marzo 1906, n. 100.