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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 4 ottobre 1917, n. 1604

Recante provvedimenti per il credito agli enti agrari del Lazio. (017U1604)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/10/1917
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 28-10-1917
al: 10-9-1918
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' delle Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per  l'agricoltura,
di  concerto  con  i   ministri   delle   finanze,   del   tesoro   e
dell'industria, commercio e lavoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  L'Istituto nazionale delle assicurazioni,  la  Cassa  nazionale  di
previdenza per la invalidita' e la vecchiaia degli operai, l'Istituto
nazionale di credito per la cooperazione, le Casse  di  risparmio,  i
Monti di pieta' e gli Istituti di credito  ordinario  e  cooperativo,
indipendentemente da qualunque disposizione di leggi,  regolamenti  e
statuti, sono autorizzati a concedere  mutui  agli  enti  agrari  del
Lazio per l'acquisto di terreni, pagamento di capitali e  di  canoni,
affrancazioni e, in genere, per quanto occorre per  il  miglioramento
fondiario  e  la  trasformazione  colturale  dei  beni   di   dominio
collettivo. 
 
  L'Istituto nazionale di credito  per  la  cooperazione  e'  inoltre
autorizzato a fare credito agli enti agrari di cui sopra, per fornire
loro i mezzi necessari, per la ordinaria  coltivazione  e  conduzione
dei terreni (acquisto di scorte vive e morte, sementi,  pagamento  di
salari, spese di  raccolta,  ecc.).  A  tali  operazioni  di  credito
agrario si applica il disposto dell'art.  26  della  legge  29  marzo
1906, n. 100.