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LEGGE 25 marzo 1917, n. 481

Che istituisce un ente denominato «Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra». (017U0481)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  2-4-1917 al: 22-5-1919
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Art. 1




È istituito un ente denominato «Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra».

L'Opera nazionale ha sede in Roma ed è amministrata da un Consiglio di diciannove membri. Di questi diciannove membri, quattro sono nominati dal Parlamento, rispettivamente due dal Senato e due dalla Camera dei deputati, e quindici sono nominati con decreto Reale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri. Essi saranno scelti fra persone di riconosciuta competenza amministrativa e tecnica; vi saranno con esse chiamati delegati dei Ministeri dell'interno, della guerra, della marina, del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro, designati dai rispettivi ministri: membri dei Comitati sorti per l'assistenza degli invalidi della guerra; rappresentanti delle istituzioni pubbliche di beneficenza o di previdenza, che abbiano tra i loro fini principali l'assistenza degli invalidi in genere; e invalidi della guerra.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente e il vice-presidente, che durano in carica un biennio e potranno essere rieletti.

Il Consiglio elegge altresì fra i suoi membri quattro delegati, che col presidente o, in sua sostituzione, col vice-presidente costituiscono il Comitato esecutivo, con l'incarico di provvedere all'attuazione dei deliberati del Consiglio, al disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione e per tutti i provvedimenti d'urgenza. I delegati al Comitato esecutivo sono eletti annualmente, e possono essere rieletti.

Il Consiglio di amministrazione si rinnova per intero ogni quadriennio; gli uscenti possono essere riconfermati.

Per deliberazione del Consiglio può inoltre essere ammesso a farne parte, avuto riguardo all'indole ed alla rilevanza della liberalità e per quanto concerne la gestione di essa, il benefattore.

L'Amministrazione dello Stato fornirà il personale necessario alla gestione dell'Opera nazionale.

Entro tre mesi dalla data della pubblicazione della presente legge, sarà con decreto Reale emanato il regolamento per l'esecuzione della presente legge e per il funzionamento dell'Opera nazionale.