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LEGGE 25 marzo 1917, n. 481

Che istituisce un ente denominato «Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra». (017U0481)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 2-4-1917
al: 22-5-1919
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  E' istituito un ente denominato «Opera nazionale per la  protezione
ed assistenza degli invalidi della guerra». 
 
  L'Opera nazionale  ha  sede  in  Roma  ed  e'  amministrata  da  un
Consiglio di diciannove membri. Di questi diciannove membri,  quattro
sono nominati dal Parlamento, rispettivamente due dal  Senato  e  due
dalla Camera dei deputati,  e  quindici  sono  nominati  con  decreto
Reale, su proposta del presidente del Consiglio  dei  ministri.  Essi
saranno scelti fra persone di riconosciuta competenza  amministrativa
e tecnica; vi  saranno  con  esse  chiamati  delegati  dei  Ministeri
dell'interno,   della   guerra,   della   marina,   del   tesoro    e
dell'industria,  commercio  e  lavoro,   designati   dai   rispettivi
ministri: membri dei Comitati sorti per l'assistenza  degli  invalidi
della  guerra;  rappresentanti   delle   istituzioni   pubbliche   di
beneficenza o di previdenza, che abbiano tra i loro  fini  principali
l'assistenza degli invalidi in genere; e invalidi della guerra. 
 
  Il  Consiglio  elegge  fra  i  suoi  membri  il  presidente  e   il
vice-presidente, che durano in carica un biennio  e  potranno  essere
rieletti. 
 
  Il Consiglio elegge altresi' fra i suoi  membri  quattro  delegati,
che col  presidente  o,  in  sua  sostituzione,  col  vice-presidente
costituiscono il Comitato esecutivo,  con  l'incarico  di  provvedere
all'attuazione dei deliberati del Consiglio, al disbrigo degli affari
di ordinaria amministrazione e per tutti i provvedimenti d'urgenza. I
delegati al Comitato esecutivo sono  eletti  annualmente,  e  possono
essere rieletti. 
 
  Il  Consiglio  di  amministrazione  si  rinnova  per  intero   ogni
quadriennio; gli uscenti possono essere riconfermati. 
 
  Per deliberazione del Consiglio puo' inoltre essere ammesso a farne
parte, avuto riguardo all'indole ed alla rilevanza della  liberalita'
e per quanto concerne la gestione di essa, il benefattore. 
 
  L'Amministrazione dello Stato fornira' il personale necessario alla
gestione dell'Opera nazionale. 
 
  Entro tre mesi dalla data della pubblicazione della presente legge,
sara' con decreto Reale emanato il regolamento per l'esecuzione della
presente legge e per il funzionamento dell'Opera nazionale.