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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1916, n. 1882

Col quale sono prorogati i termini per la classificazione ed il riordinamento delle scuole industriali e commerciali. (016U1882)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/1917
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  13-2-1917 al: 15-12-2009
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, che provvede al riordinamento dell'istruzione professionale;
Visto il R. decreto in data 3 gennaio 1915, n. 4, e il decreto Luogotenenziale in data 29 dicembre 1915, n. 1049, con i quali vennero prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge predetta;
Ritenuto che non è stato ancora possibile di provvedere alla classificazione ed al riordinamento delle scuole industriali e commerciali in conformità della legge stessa;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




I termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, e prorogati con il R. decreto 3 gennaio 1915, n. 4, e con il decreto Luogotenenziale 29 dicembre 1915, n. 1049, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali, sono prorogati fino al 31 dicembre 1917.