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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1916, n. 1882

Col quale sono prorogati i termini per la classificazione ed il riordinamento delle scuole industriali e commerciali. (016U1882)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/1917
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 13-2-1917
al: 15-12-2009
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista  la  legge  14  luglio  1912,  n.  854,   che   provvede   al
riordinamento dell'istruzione professionale; 
 
  Visto il R. decreto in data 3 gennaio 1915,  n.  4,  e  il  decreto
Luogotenenziale in data 29  dicembre  1915,  n.  1049,  con  i  quali
vennero prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12  e  13  della
legge predetta; 
 
  Ritenuto che non e'  stato  ancora  possibile  di  provvedere  alla
classificazione  ed  al  riordinamento  delle  scuole  industriali  e
commerciali in conformita' della legge stessa; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il
commercio ed il lavoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  I termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della  legge  14  luglio
1912, n. 854, e prorogati con il R. decreto 3 gennaio 1915, n.  4,  e
con il decreto Luogotenenziale 29 dicembre  1915,  n.  1049,  per  la
classificazione  e  il  riordinamento  delle  scuole  industriali   e
commerciali, sono prorogati fino al 31 dicembre 1917.