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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 14 dicembre 1916, n. 1872

Relativo al calcolo di indennità per i funzionari del R. Corpo delle miniere. (016U1872)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1917
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 9 aprile 1922, n. 523 (in G.U. 28/04/1922, n.100).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-1-1917 al: 15-12-2009
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 3 della legge 5 luglio 1908, col quale furono estese al R. Corpo delle miniere, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento del genio civile, approvato col R. decreto del 3 settembre 1906, n. 522;
Visto il decreto del 20 dicembre 1908, n. 828, nel quale furono indicati gli articoli del detto testo unico, che venivano estesi al R. Corpo delle miniere;
Visto il decreto Luogotenenziale del 2 gennaio 1916, n. 20, col quale sono state modificate alcune disposizioni relative ad indennità di trasferta ai funzionari del genio civile, contenute nel detto testo unico in data del 3 settembre 1906, n. 522;
Ritenuta la convenienza di estendere al R. Corpo delle miniere le disposizioni relative al genio civile, modificate con gli articoli 4, 5 e 6 del decreto Luogotenenziale del 2 gennaio 1916, n. 20;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Agli ufficiali del R. Corpo delle miniere, i quali nell'effettuare gite di servizio fuori della loro ordinaria residenza usufruiscano di vetture automobili, autoscafi o altri mezzi di trasporto forniti gratuitamente dallo Stato, da Provincie, da Comuni, o da altri interessati, oltre alle indennità giornaliere saranno corrisposte per ogni chilometro le seguenti indennità, invece di quelle stabilite nell'art. 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale del genio civile 3 settembre 1906, n. 522, esteso con R. decreto del 20 dicembre 1908, n. 828, al R. Corpo delle miniere:

Ispettori superiori e ingegneri capi, L. 0,06.

Ingegneri ordinari ed allievi, aiutanti principali ed aiutanti, L.
0,05.