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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 14 dicembre 1916, n. 1872

Relativo al calcolo di indennità per i funzionari del R. Corpo delle miniere. (016U1872)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1917
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 9 aprile 1922, n. 523 (in G.U. 28/04/1922, n.100).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-1-1917
al: 15-12-2009
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto l'art. 3 della legge 5 luglio 1908, col quale  furono  estese
al R. Corpo delle miniere, in quanto applicabili, le disposizioni del
testo unico delle leggi sull'ordinamento del genio civile,  approvato
col R. decreto del 3 settembre 1906, n. 522; 
 
  Visto il decreto del 20 dicembre 1908, n.  828,  nel  quale  furono
indicati gli articoli del detto testo unico, che venivano  estesi  al
R. Corpo delle miniere; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale del 2 gennaio  1916,  n.  20,  col
quale  sono  state  modificate  alcune   disposizioni   relative   ad
indennita' di trasferta ai funzionari del genio civile, contenute nel
detto testo unico in data del 3 settembre 1906, n. 522; 
 
  Ritenuta la convenienza di estendere al R. Corpo delle  miniere  le
disposizioni relative al genio civile, modificate con gli articoli 4,
5 e 6 del decreto Luogotenenziale del 2 gennaio 1916, n. 20; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per  l'agricoltura,
di concerto col ministro del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Agli ufficiali del R. Corpo delle miniere, i quali  nell'effettuare
gite di servizio fuori della loro ordinaria residenza usufruiscano di
vetture automobili, autoscafi o  altri  mezzi  di  trasporto  forniti
gratuitamente dallo Stato,  da  Provincie,  da  Comuni,  o  da  altri
interessati, oltre alle indennita'  giornaliere  saranno  corrisposte
per  ogni  chilometro  le  seguenti  indennita',  invece  di   quelle
stabilite nell'art. 21 del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento
del Corpo Reale del genio civile 3 settembre 1906, n. 522, esteso con
R. decreto del 20 dicembre 1908, n. 828, al R. Corpo delle miniere: 
 
  Ispettori superiori e ingegneri capi, L. 0,06. 
 
  Ingegneri ordinari ed allievi, aiutanti principali ed aiutanti,  L.
0,05.