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LEGGE 21 dicembre 1916, n. 1751

Che approva il rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dello Stato e delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-912. (016U1751)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal:  25-1-1917 al: 15-12-2009
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Art. 1



Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate
nell'esercizio finanziario 1911-912 per la competenza propria
dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto
consuntivo del bilancio, in lire duemilanovecentoquarantanove
milioni, settantamila settantasette e centesimi
ottantacinque . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,949,070,077 85
delle quali furono riscosse . . . . . . . . . . . 2,751,981,290 78
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e rimasero da riscuotere . . . . . . . . . . . . . 197,088,787 07
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