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LEGGE 21 dicembre 1916, n. 1751

Che approva il rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dello Stato e delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-912. (016U1751)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal: 25-1-1917
al: 15-12-2009
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
  Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario 1911-912. 
 
                               Art. 1. 
 
  Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate 
  nell'esercizio finanziario 1911-912 per la competenza propria 
  dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto 
  consuntivo del bilancio, in lire duemilanovecentoquarantanove 
  milioni, settantamila settantasette e centesimi 
  ottantacinque . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,949,070,077 85 
  delle quali furono riscosse . . . . . . . . . . .  2,751,981,290 78 
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  e rimasero da riscuotere . . . . . . . . . . . . .   197,088,787 07 
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