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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 29 dicembre 1915, n. 1967

Relativo alla ricostituzione del patrimonio zootecnico nei luoghi colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915. (015U1967)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/1916
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293 (in G.U. 12/11/1923, n.265).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-2-1916 al: 15-12-2010
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge 6 maggio 1915, n. 588, relativo alla ricostituzione del patrimonio zootecnico nei paesi colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915;
Considerato che, a causa delle condizioni del mercato e della deficienza dei ricoveri, gli enti indicati nell'art. 2 del decreto-legge predetto non hanno potuto ancora espletare i progettati acquisti di bestiame da sostituire a quello perduto in conseguenza del terremoto;
Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la concessione del contributo del Ministero di agricoltura, industria e commercio di cui all'art. 2 del decreto-legge predetto, per gli acquisti innanzi menzionati;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per la agricoltura, l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Ferme restando tutte le altre disposizioni del decreto-legge 6 maggio 1915, n. 588, relativo alla ricostituzione del patrimonio zootecnico nei paesi colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915, è prorogato al 30 giugno 1916 il termine utile per il conseguimento da parte degli enti indicati nell'art. 2 del decreto-legge stesso, del contributo del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'acquisto di riproduttori (maschi e femmine) bovini e suini, da sostituire al bestiame perduto in conseguenza del terremoto.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 29 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

Salandra - Cavasola.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.