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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 29 dicembre 1915, n. 1967

Relativo alla ricostituzione del patrimonio zootecnico nei luoghi colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915. (015U1967)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/1916
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293 (in G.U. 12/11/1923, n.265).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 24-2-1916
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il  decreto-legge  6  maggio  1915,  n.  588,  relativo  alla
ricostituzione  del  patrimonio  zootecnico  nei  paesi  colpiti  dal
terremoto del 13 gennaio 1915; 
 
  Considerato che, a causa  delle  condizioni  del  mercato  e  della
deficienza  dei  ricoveri,  gli  enti  indicati   nell'art.   2   del
decreto-legge predetto non hanno potuto ancora espletare i progettati
acquisti di bestiame da sostituire a quello  perduto  in  conseguenza
del terremoto; 
 
  Ritenuta l'opportunita'  di  prorogare  il  termine  utile  per  la
concessione del contributo del Ministero di agricoltura, industria  e
commercio di cui all'art.  2  del  decreto-legge  predetto,  per  gli
acquisti innanzi menzionati; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la agricoltura,
l'industria e il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Ferme restando tutte le  altre  disposizioni  del  decreto-legge  6
maggio 1915, n. 588,  relativo  alla  ricostituzione  del  patrimonio
zootecnico nei paesi colpiti dal terremoto del 13  gennaio  1915,  e'
prorogato al 30 giugno 1916 il termine utile per il conseguimento  da
parte degli enti indicati nell'art. 2 del decreto-legge  stesso,  del
contributo del Ministero di agricoltura, industria e  commercio,  per
l'acquisto di riproduttori (maschi e  femmine)  bovini  e  suini,  da
sostituire al bestiame perduto in conseguenza del terremoto. 
 
  Il presente decreto  sara'  comunicato  al  Parlamento  per  essere
convertito in legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato ad Aglie', addi' 29 dicembre 1915. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                                 Salandra - Cavasola. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Orlando.